Dato il susseguirsi di notizie in merito alla possibilità immediata di presentare domande di accesso al Fondo Indennizzo Risparmiatori riteniamo indispensabile fare chiarezza al riguardo.
Dal punto di vista legislativo sono attualmente presenti:
- Una normativa approvata, commi da 493 a 507, all’interno della legge finanziaria approvata il 30/12/2018;
- Un decreto legge del governo, avente efficacia immediata ma da convertire in legge a pena di decadenza entro giugno 2019, che è intervenuto sulla normativa approvata nella finanziaria;
- Il primo decreto attuativo dei due previsti dal governo, che disciplina le modalità di presentazione delle domande di indennizzo e di accesso alle prestazioni del Fondo (questo decreto è ancora in attesa di pubblicazione nella gazzetta ufficiale).
Decorsi 20 giorni dalla pubblicazione di questo decreto attuativo, verranno rese disponibili sul portale della Società pubblica incaricata di ricevere le domande (Consap) le informazioni sulle modalità di presentazione delle domande e sugli adempimenti necessari. Successivamente, secondo le tempistiche che saranno indicate, sarà possibile presentare le domande di risarcimento.
Pertanto ne deriva che qualora non si verifichino incidenti di percorso (mancata conversione nei tempi del decreto legge da parte del Parlamento) e vengano rispettati rigorosamente i tempi previsti, le domande di risarcimento potranno essere presentate a partire dal prossimo luglio (è comunque previsto un prossimo decreto che fisserà la decorrenza dei 180 giorni entro i quali sarà possibile la presentazione).
E’ comunque opportuno farsi rilasciare la seguente documentazione richiedendola a Banca interessata attraverso lettera raccomandata o facendosi siglare copia di ricevuta della richiesta:
- Estratto conto del deposito titoli alla data del 22/11/2015;
- Documentazione di acquisto delle azioni o delle obbligazioni subordinate da cui si possano ricavare i costi sostenuti, le date di acquisto ed i codici identificativi;
- Documentazione relativa a eventuali risarcimenti parziali ottenuti:
Tutte le domande saranno esaminate dalla Commissione Tecnica appositamente istituita.
Ai risparmiatori che possono dimostrare anche una sola delle seguenti condizioni:
- Reddito personale imponibile ai fini IRPEF riferito al 2018 inferiore a 35.000 euro;
- Patrimonio personale mobiliare posseduto al 31/12/2018 inferiore a 100.000 euro;
non si richiede di presentare la “documentazione bancaria o amministrativa o giudiziale utile ai fini dell’accertamento delle violazioni massive del Testo Unico Finanziario che hanno causato il danno ingiusto ai risparmiatori”
Per i risparmiatori che non possano dimostrare neppure una delle due condizioni sopra elencate la commissione tecnica stabilirà le fattispecie di “violazioni massive” che daranno diritto al risarcimento parziale, tra le quali potranno essere individuate: l’inosservanza dei presidi informativi e valutativi idonei ad assicurare la consapevolezza e l’adeguatezza dell’acquirente, l’acquisto azionario in concomitanza o condizionamento con richieste di finanziamento; l’inadeguata profilatura del cliente o l’ ”adeguamento” della stessa in prossimità dell’acquisto azionario; il disinvestimento di altri strumenti finanziari per acquistare le azioni.