Il Decreto “Cura Italia” (D.L. n. 18 del 17 marzo 2020), all’art. 125 dispone che la validità delle polizze RC Auto con scadenza fino al 31 luglio 2020 è prorogata di ulteriori 15 giorni (per un totale di 30 giorni).
Le nuove disposizioni, considerando la situazione emergenziale, hanno lo scopo di garantire la continuità della copertura assicurativa e il pagamento dei sinistri avvenuti fino a 30 giorni dopo la naturale scadenza della polizza. In tal modo, sarà possibile circolare con l’assicurazione scaduta per 30 giorni anziché per i canonici 15 giorni.
Il Decreto dilata, quindi, anche i tempi tecnici connessi alle pratiche post-sinistro per le compagnie che non prevedono il risarcimento diretto o nei casi in cui vengano coinvolti periti o medici legali. I tempi per l’offerta di risarcimento passano da 30 a 90 giorni se presente il CAI (Constatazione Amichevole d’Incidente stradale), da 60 a 120 giorni in assenza di CAI e da 90 a 150 giorni in caso di sinistri con lesioni a persone.
In questo periodo di 30 giorni l’impresa di assicurazione è tenuta a mantenere operante la garanzia prestata con il contratto assicurativo fino all’effetto della nuova polizza, così come previsto all’articolo 170-bis, comma 1, del D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209.
È bene sottolineare che oggetto della proroga è solamente l’RC auto/moto (copertura obbligatoria), e non anche le eventuali garanzie quali assistenza legale, furto, incendio, atti vandalici, infortuni conducente e via dicendo, a meno che queste non siano legate allo stesso contratto che garantisca rischio principale e rischi accessori.
Coloro che pagheranno l’assicurazione dopo la scadenza della polizza, ma comunque entro i 30 giorni previsti dal Decreto, potranno:
- rinnovare il contratto di assicurazione con la medesima compagnia: in tal caso, il pagamento della nuova annualità salderà il pregresso e la nuova polizza avrà come decorrenza la scadenza della polizza originaria;
- sottoscrivere un nuovo contratto di assicurazione con una compagnia diversa: in questo caso la nuova polizza decorrerà dal momento del pagamento. Eventuali sinistri occorsi nel periodo compreso fra la scadenza della vecchia copertura e l’attivazione della nuova sarebbero a carico della prima compagnia. Sempre che si verifichino nei 30 giorni di prolungamento ovvero dalla scadenza della vecchia copertura.
Discorso differente se invece si intende sospendere per intero l’RC auto/moto. In quest’ultimo caso la sospensione deve essere prevista dal contratto di assicurazione, quindi prima di potersene avvalere è opportuno verificare il contenuto delle clausole contrattuali.
Per richiedere la sospensione momentanea della polizza assicurativa, qualora sia previsto dal contratto, è necessario che si verifichino le seguenti condizioni:
- è necessario essere in regola con i versamenti così come previsti da contratto;
- la polizza deve avere una durata residua di almeno 30 giorni.
Una volta verificate le condizioni idonee, sarà necessario inviare alla propria compagnia assicurativa i seguenti documenti:
- lettera di richiesta di sospensione della polizza, compilando il modulo presente sul portale della propria compagnia assicurativa;
- copia del certificato di assicurazione e della carta verde.
La sospensione viene concessa su valutazione delle singole compagnie assicurative.
È bene ricordare, però, che a differenza dell’agevolazione precedente in cui è possibile circolare con la propria auto beneficiando della proroga della copertura, utilizzando la sospensione momentanea, non sarà possibile circolare.